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19 aprile 2024, Aggiornato alle 15,59
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Fai: "Costi minimi in vigore in attesa dell'Europa"

In una nota della federazione degli autotrasportatori - coordinamento di Napoli, Salerno, Roma e Caserta - si precisa che l'ordinanza del Tar non sospende eventuali contenziosi in materia avviati dagli operatori del settore

"La prima considerazione che è possibile formulare dalla lettura della recentissima Ordinanza del Tar Lazio" è che "sebbene abbia sospeso il giudizio nel quale si è originata, non è ritornata sui propri passi rispetto alla precedente ordinanza del mese di novembre scorso di non sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati che applicano i così detti costi minimi di sicurezza". Si apre così la nota-commento degli avvocati Natale Callipari e Ivan Di Costa in merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha rinviato ogni decisione in materia alla Corte europea di giustizia. Nel documento - diffuso dal coordinamento Interprovinciale Fai di Napoli, Salerno, Roma e Caserta – i due legali spiegano che la "non sospensione del giudizio" è una circostanza importante per il riconoscimento del differenziale rispetto ai costi minimi agli autotrasportatori che hanno avviato contenziosi, i quali potranno, pertanto, seguire regolarmente il loro corso fintantoché il massimo organo di giustizia comunitario non avrà espresso il proprio giudizio definitivo sulla conformità ai Trattati dell'art. 83 bis.
Nonostante i costi minimi di esercizio costituiscano, secondo il Tar Lazio, "una compressione indubitabile della libertà negoziale e, quindi, della libertà di concorrenza e delle libere dinamiche del mercato", la loro eventuale applicazione è "valutabile come congrua e proporzionale rispetto all'interesse pubblico tutelato della sicurezza stradale, così da potere trovare in detta finalità di rilievo pubblicistico adeguata e sufficiente giustificazione". Con queste premesse, rilevano Callipari e Di Costa, "si può legittimamente prevedere che la Corte di Giustizia non si allontanerà dai principi di diritto espressi nelle sue precedenti pronunce, a maggior ragione ove si consideri che stavolta la disciplina nazionale posta al suo esame presenta un impatto decisamente meno incisivo sull'autonomia negoziale rispetto a quello delle previgenti tariffe a forcella, a misura che essa si limita a fissare una soglia minima di prezzo pari ai costi incomprimibili di sicurezza prescritti dalla legge mentre nell'altra – concludono i due avvocati - lo stesso fine (tutelare la sicurezza stradale) era perseguito attraverso l'imposizione di tariffe pressoché obbligatorie entro le quali veniva ricompreso anche l'utile dell'autotrasportatore".