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29 marzo 2024, Aggiornato alle 10,06
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Logistica

Autotrasporto, i costi minimi di gennaio

L'Osservatorio aggiorna i costi della sicurezza sulla base del prezzo del gasolio e del recupero delle accise. Le tabelle all'interno

L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, riunitosi il 15 febbraio, ha aggiornato i costi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato a gennaio dal ministero dello Sviluppo economico, depurato dall'Iva e dall'ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton).
I nuovi valori si applicano ai trasporti eseguiti nel mese di febbraio. I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le ulteriori, seguenti classi di veicoli di massa superiore alle 26 tonnellate:
1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazionismo di semirimorchi di sola andata e con andata e ritorno, in cui il semirimorchio non rientra nella disponibilità
del vettore/subvettore.
10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.
A questo link è possibile trovare la tabella con tutti i dettagli. A proposito del documento, l'Osservatorio precisa che i costi minimi di esercizio esposti nella parte destra delle tabelle si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall'art.2 del D.lgvo 286/2005. In tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra, cioè:
- tra un committente non iscritto all'Albo ed il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
- tra il primo vettore ed il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all'Albo.