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19 aprile 2024, Aggiornato alle 13,17
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Risarcimenti vittime in mare, dal 2013 una legislazione Ue

La Convenzione di Atene, promossa dall'Unione Europea e in vigore dal prossimo anno, stabilirà le regole in materia di responsabilità dei vettori per il trasporto di passeggeri via mare. Manca ancora la ratifica dell'Italia


In seguito al disastro della Costa Concordia, si sono scatenate le polemiche anche sulle responsabilità legate al risarcimento dei passeggeri sopravvissuti e dei familiari delle vittime. Indennizzi che in questo caso saranno decisi e quantificati in base alle legge italiana. Ma dal 1° gennaio 2013, nei paesi dell'Unione Europea, questo tipo di controversie potranno essere affrontate avendo come riferimento principale la Convenzione di Atene  in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per il trasporto di passeggeri via mare, in discussione in questi giorni a Bruxelles. L'entrata in vigore è prevista proprio dall'inizio del prossimo anno, anche se il condizionale è d'obbligo: manca ancora la ratifica di alcuni stati membri, tra cui l'Italia. In base alla la nuova disciplina, la vittima potrà beneficiare di un regime di responsabilità per i danni legati a incidenti via mare, ma dovrà dimostrare la colpa del vettore per poter ottenere un risarcimento di tipo ricettivo. Tutti i vettori dovranno sottoscrivere un'assicurazione nei confronti della quale ciascuna vittima potrà rivalersi. Quando poi la morte o le lesioni personali di un passeggero saranno chiaramente causate da un incidente marittimo, il vettore che ha effettuato per intero o in parte il trasporto, sarà tenuto a versare un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito. Tuttavia, un anticipo di pagamento non costituirà riconoscimento di responsabilità. Il vettore dovrà inoltre fornire ai passeggeri le informazioni appropriate e comprensibili sui loro diritti a norma del regolamento Ue: in tutti i punti vendita, incluse la vendita via telefono e via Internet, quando il contratto di trasporto è siglato in uno Stato membro; prima della partenza quando il luogo di partenza è situato in uno Stato membro; al momento della partenza in tutti gli altri casi.i.