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29 marzo 2024, Aggiornato alle 08,24
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Autotrasporto, il Pacchetto Mobilità  Ue spiegato dal Fai

Le disposizioni riguardano tempi di guida e di riposo, controlli, distacco dei conducenti, cabotaggio e lotta a società di comodo


Il coordinamento interregionale Fai di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino e Roma analizza le proposte del primo Pacchetto Mobilità approvato dalla Commissione Ue, concernenti tematiche di notevole rilievo per il settore quali la modifica delle disposizioni in materia di tempi di guida e di riposo, controlli, distacco dei conducenti, cabotaggio e lotta alle società di comodo. Dal comunicato stampa pubblicato dal Parlamento Europeo, spiega il Fai, si apprendono alcune delle novità principali che, prossimamente, saranno sottoposte al vaglio del Parlamento Europeo in seduta plenaria per l'approvazione finale, quali:

 

Sui tempi di guida e riposo:
- La possibilità di prendere il riposo settimanale nella cabina del mezzo, purché parcheggiato in un'area dedicata sicura e munita di determinate strutture (cucina, servizi igienici e wi fi);

- Sempre sul riposo settimanale, l'obbligo per l'impresa di organizzare il lavoro dei conducenti in modo tale che, almeno una volta ogni 3 settimane consecutive di lavoro, questi possano riposare a casa o in altro luogo scelto dagli stessi;

- La possibilità per l'autista di superare il periodo di guida giornaliero fino a 2 ore al solo fine di agevolare il ritorno in sede, con obbligo tuttavia di allungare il periodo di riposo per recuperare lo sforamento;
- Nel trasporto accompagnato per nave o treno, la necessità che i conducenti abbiano accesso a una cabina (a castello o cuccetta) per il riposo giornaliero e per quello settimanale.

 

Sul contrasto alle illegalità:
- La previsione di un numero minimo di operazioni di controllo "concertate" tra le autorità di vigilanza di due o più Stati membri;
- L'opportunità – per limitare la burocrazia e migliorare l'efficienza - che i controlli si concentrino sulle imprese con un indice di rischio più alto;
- La riduzione dei termini entro i quali uno Stato membro deve rispondere ad una richiesta di informazioni formulata da un altro Stato Ue;
- La previsione che gli Stati debbano introdurre sanzioni nei confronti di speditori, spedizionieri, appaltatori e subappaltatori, quando siano a conoscenza (o avrebbero dovuto esserlo) di irregolarità commesse dai trasportatori;
- Visto l'incremento dei veicoli leggeri impiegati nel trasporto merci negli ultimi anni, l'estensione ai mezzi di massa superiore a 2,4 ton impiegati nei trasporti internazionali, delle regole in materia di stabilimento, cabotaggio e tempi di guida.

 

Sul distacco dei conducenti, l'applicazione del principio "stessa paga per stesso lavoro" limitatamente alle attività di cabotaggio, con l'esclusione quindi dei trasporti internazionali.

 

Sul cabotaggio, la previsione di nuove limitazioni per garantire la temporaneità dell'operazione. In particolare, il cabotaggio verrebbe consentito solo nello Stato membro di svolgimento della consegna internazionale oppure in uno Stato contiguo, sulla via del ritorno nel Paese Ue di registrazione del trasportatore, per un totale di 7 giorni durante i quali la durata massima del cabotaggio è stata fissata in 48 ore. Inoltre, al termine del periodo di cabotaggio in un Paese Ue, è stato previsto il divieto di utilizzare lo stesso veicolo per nuove operazioni di cabotaggio nel predetto Paese, prima che siano trascorse 72 ore dal rientro nello Stato di immatricolazione.

 

Sulla lotta alle società di comodo, viene rafforzato il requisito dello "stabilimento", prevedendo che le imprese abbiano una "presenza reale e continua" nello Stato membro di registrazione, da valutare secondo criteri predeterminati tra cui la frequenza delle operazioni di carico e scarico e la disponibilità di un numero congruo di parcheggi rispetto ai mezzi in dotazione. Gli Stati membri sono chiamati a verificare periodicamente il requisito in esame e, per agevolare il controllo, si prevede l'interconnessione dei registri elettronici dei Paesi Ue.