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19 aprile 2024, Aggiornato alle 15,59
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Politiche marittime

Merci pericolose su nave, le nuove regole del Mit

Le norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale aggiornano le procedure per l'imbarco, il trasporto e il reimbarco (transhipment) dei materiali a rischio


Da notizia Fai emerge che, sulla Gazzetta Ufficiale 104 del 7/05, è stato pubblicato il decreto dirigenziale 303, che aggiorna le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed al trasporto marittimo, e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose. Il ministero dei Trasporti ha inoltre diffuso una circolare le cui novità si riassumono di seguito.

- Trasporto di merci pericolose su navi traghetto in conformità alla normativa ADR/RID e di merci pericolose imballate in quantità limitata e/o esenti - Fermo restando che possono essere trasportate per via marittima soltanto quelle merci pericolose elencate nel codice IMDG o quelle espressamente autorizzate, il nuovo decreto prevede la possibilità di imbarcare merci pericolose su navi traghetto in"parziale" regime ADR/RID.
Sempre nell'ambito del trasporto su navi traghetto, per le merci pericolose imballate in quantità limitata e/o in quantità esenti non occorre l'autorizzazione all'imbarco ed al trasporto; è richiesta soltanto una comunicazione scritta all'autorità marittima del porto d'imbarco, in cui si afferma che il trasporto ha le caratteristiche sopra indicate ed è conforme alle esenzioni dei capitoli 3.4 e 3.5 dell'A.D.R e del RID.

- Misure di sicurezza per merci pericolose imbarcate su veicoli stradali - Il punto 5.1 del decreto conferma la prescrizione per effetto della quale i veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14), rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa oppure, ed è questa la novità introdotta dal decreto, dal costruttore del veicolo, in merito al rizzaggio dei veicoli sulla nave.

- Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco - Per i profili di interesse delle imprese di autotrasporto, segnaliamo la modifica della lettera b) del punto 6.5, per effetto della quale nel trasporto di merci pericolose in cisterna, al soggetto che richiede l'autorizzazione va consegnata soltanto la copia del certificato di visita – iniziale o periodica , mentre il certificato di approvazione (in cui si evince l'elenco dei prodotti trasportabili) è richiesto solo per le cisterne che trasportano gas, in linea con quanto prescrive il codice IMDG. Inoltre, allo spedizioniere o al raccomandatario marittimo è fatto obbligo di fornire, al comandante della nave, anche i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.

- Trasporto di materiale radioattivo (classe 7) e di rifiuti pericolosi - Nel trasporto occasionale di materiale radioattivo, in cui non è previsto il decreto di autorizzazione rilasciato al vettore, alla richiesta di autorizzazione andrà allegata la comunicazione effettuata al Prefetto ad alla ASL delle province dove ha inizio e termine il trasporto stesso. Per quanto concerne la spedizione di rifiuti pericolosi, la documentazione per la tracciabilità dei rifiuti è rappresentata dalla scheda SISTRI e, fino al 31.12.2014 – salvo ulteriori proroghe, dal formulario di identificazione che, quindi, vanno allegati entrambi all'istanza di imbarco e sbarco.