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24 aprile 2024, Aggiornato alle 19,49
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Politiche marittime

La Convenzione ILO è legge

Pubblicata in Gazzetta la legge 113/2013. Sale l'età di imbarco, riviste le pene su diserzione e inosservanze. Nuove regole sulla certificazione medica


Dopo l'approvazione della Camera, l'Italia pubblica sulla Gazzetta Ufficiale la legge numero 113 del 23 settembre 2013, con il quale viene definitivamente ratificata la Convenzione dell'Internazional Labour Organization numero 186, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94esima sessione della Conferenza  Generale dell'OIL.
Come abbiamo già spiegato, le modifiche più importanti riguardano l'età minima di ammissione al lavoro, il rilascio dei certificati medici e le pene su diserzione e inosservanza di un ordine.
Età di ammissione al lavoro. Sale da 15 a 16 anni l'età minima di ammissione al lavoro.
Certificazione medica. In materia di "certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo", il certificato medico rilasciato ha validità di due anni ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Inoltre un marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai 3 mesi per comprovate ragioni di urgenza o nel caso in cui il periodo di validità del certificato scada nel corso di un viaggio. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.
Diserzione. Modifiche all'articolo 1091 del codice della navigazione in materia di "Diserzione". E' stata prevista la reclusione da 1 a 3 anni in caso di diserzione che abbia cagionato un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave e sanzioni amministrative che ammontano da un minimo di 3mila ad un massimo di 25mila euro nei casi meno gravi.
Inosservanza. Modifiche all'articolo 1094 "Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio". Nel caso in cui il componente dell'equipaggio che non esegua un ordine di un superiore dato per la salvezza della nave o di  persona in pericolo e cagiona così un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave, è sottoposto alla reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di 4 anni a secondo dei casi. I casi di minore rilevanza sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla tra i mille e i 25mila euro.
Copertura finanziaria. La copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'art. XIII della Convenzione è rinvenuta tramite una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2013. Nel caso si verifichino scostamenti il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ministro competente,provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa.
 
Ale. De Nar.