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28 marzo 2024, Aggiornato alle 12,19
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Politiche marittime

Iva in alto mare, gli operatori chiedono più tempo

Cinque associazioni più Fincantieri scrivono all'Agenzia delle entrate elencando gli aspetti critici dell' 8bis


La non imponibilità Iva per le navi che operano in mare aperto è al centro dell'agenda del cluster marittimo. Cinque associazioni imprenditoriali del settore (Anpan, Assopetroli, Assorimorchiatori. Fedarlinea, Federagenti), più Fincantieri, hanno scritto alla direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate per chiedere di ritardare l'imminente emanazione dell'articolo 8bis, che modifica la "legge IVA" (633/1972). Riguarda, tra le altre cose, le navi che hanno operato per più del 70% dei tempi di viaggio in acque territoriali non italiane o internazionali. Il tema è discusso dalla comunità marittima da anni, a seguito di una modifica normativa del 2012 (decreto 217/2012), a seguito di una procedura di infrazione Ue. A gennaio scorso l'Agenzia delle entrate ha emanato le istruzioni applicative.

Il documento inviato all'Agenzia mette nero su bianco i problemi applicativi e una serie di spunti interpretativi «finalizzati a risolvere una volta per tutte un problema fiscale fonte di innumerevoli contenziosi attuali e potenziali in un quadro di riferimento normativo rimasto per troppo tempo incerto», scrivono in una nota. Le criticità sono riassunte in sette punti e sono condivise anche da Assocostieri, Nautica Italiana e Myba (Worldwide yacht broker association che rappresenta oltre il 70% della flotta mondiale di grandi imbarcazioni da diporto). 

Per quanto riguarda la decorrenza dei criteri applicativi pubblicati lo scorso gennaio, il documento delle associazioni ne suggerisce un ritardo in modo da consentire anche agli operatori internazionali di conoscerle ed adeguarsi e chiede che per il passato sia ritenuta sufficiente la prova di idoneità del mezzo ovvero di una navigazione effettiva in alto mare anche non prevalente.

Per quanto concerne l'effettività della norma si ritiene che il riferimento più adeguato sia quello relativo al dato storico, pur con salvezza per gli operatori di dimostrare la spettanza del regime laddove la condizione risulti nel periodo di fruizione in concreto soddisfatta.

Alla luce dei numerosi casi in cui la responsabilità è ricaduta sui fornitori (ad esempio nel caso delle forniture di bunker per le navi) le associazioni sollecitano una modifica normativa che stabilisca la responsabilità del cliente o committente, l'applicabilità del regime sulla base di una dichiarazione di questo e la non sanzionabilità del fornitore, che non può essere trasformato di fatto in un sostituto del verificatore fiscale.
 
Per quanto concerne l'ambito territoriale le associazioni ritengono che il riferimento siano le acque territoriali italiane, mentre acque internazionali o di altri paesi sono da considerare alto mare.
 
Seppure esclusi dalla percentuale qualificante, nel documento si chiede sia riconosciuto che nel regime di non imponibilità rientrino le spese per i viaggi e le soste effettuati non in esecuzione dei contratti di utilizzo della nave ma, ad esempio, per esigenze tecniche e non "coperti da contratto" (quali i viaggi da o verso il cantiere, le soste o i riposizionamenti dell'unità non coperti da contratto). 

Una procedura di rettifica dovrebbe essere garantita, senza applicazione di sanzioni, laddove in fase successiva alla dichiarazione utile ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità l'armatore o comunque l'utilizzatore successivamente comunichi che la condizione relativa all'effettiva navigazione in alto mare non risulta soddisfatta.
 
Infine per le unità adibite "ad operazioni di salvataggio e di assistenza in mare" le associazioni evidenziano trattarsi di fattispecie per legge distinte e sollecitano anche in materia di Tonnage Tax gli interventi di adeguamento alla normativa Ue necessari per non vanificare gli obiettivi di tutela della competitività nazionale che il regime è stato introdotto per garantire in un settore, strategico per il nostro Paese, naturalmente esposto alla competitività internazionale.