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18 aprile 2024, Aggiornato alle 19,59
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Politiche marittime

Convenzione lavoro marittimo, per l'Italia proroga al 2018

Richiesta e ottenuta deroga al 18 gennaio per gli emendamenti alla Convenzione che modifica il Codice della navigazione su età minima, certificati medici. diserzione e inosservanza


Slitta di un anno l'entrata in vigore della nuova Convenzione sul lavoro marittimo. Il governo italiano ha chiesto e ottenuto dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) una deroga di dodici mesi agli emendamenti 2014 alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 - ratificati dal Parlamento a fine 2013 – che sarebbero dovuti entrare in vigore il 18 gennaio.

«Il ministero dei Trasporti – si legge in una nota del dicastero - nelle more della definizione delle procedure di riconoscimento degli istituti assicurativi intraprese con il ministero dello Sviluppo Economico, ha chiesto ed ottenuto da parte dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro un posticipo di 12 mesi dell'attuazione delle disposizioni indicate negli Emendamenti 2014 in attuazione di quanto previsto dall'art. XV, paragrafo 8(b) e art 10 della Convenzione MLC 2006».
 
Quali sono le novità della Convenzione dell'Oil
La Convenzione dell'Internazional Labour Organization è la numero 186. È stata adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94esima sessione della Conferenza Generale dell'Oil. Le modifiche più importanti riguardano l'età minima di ammissione al lavoro, il rilascio dei certificati medici e le pene su diserzione e inosservanza di un ordine.

L'età minima di ammissione al lavoro sale da 15 a 16 anni.

Certificazione medica
In materia di "certificazione medica dei marittimi ed assistenza sanitaria a bordo", il certificato medico rilasciato ha validità di due anni ridotta ad uno se il marittimo ha meno di 18 anni. Egli può essere autorizzato a lavorare sulla base di certificazione medica provvisoria valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai 3 mesi per comprovate ragioni di urgenza o nel caso in cui il periodo di validità del certificato scada nel corso di un viaggio. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

Diserzione (modifiche art. 1091 Codice della navigazione)
È prevista la reclusione da 1 a 3 anni in caso di diserzione che abbia cagionato un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave e sanzioni amministrative che ammontano da un minimo di 3mila ad un massimo di 25mila euro nei casi meno gravi.
Inosservanza (modifiche art. 1094 Codice della navigazione)
Nel caso in cui il componente dell'equipaggio che non esegua un ordine di un superiore dato per la salvezza della nave o di persona in pericolo e cagiona così un pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave, è sottoposto alla reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di 4 anni a secondo dei casi. I casi di minore rilevanza sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla tra i mille e i 25mila euro.

Copertura finanziaria
La copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'art. XIII della Convenzione è rinvenuta tramite una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"dello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2013. Nel caso si verifichino scostamenti il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ministro competente,provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa.