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19 aprile 2024, Aggiornato alle 18,53
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Politiche marittime

Piloti, in vigore la legge sulla responsabilità civile

Da oggi il singolo pilota deve essere obbligatoriamente assicurato. Si estende la definzione di servizio tecnico-nautico


Da oggi i piloti dei porti dovranno essere assicurati, singolarmente, e la definizione del loro servizio si fa più estesa. Sono le novità della legge n. 230 ("Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici") entrata in vigore ieri.

Assicurazione obbligatoria
La norma apporta degli attesi cambiamenti al Codice della navigazione e alla definizione dei servizi tecnico-nautici. La principale novità riguarda l'obbligatorierà della stipula di un personale contratto di assicurazione di responsabilità civile per un importo massimo di un milione di euro (nuovo art. 94). Una disposizione obbligatoria, in mancanza della quale è impossibile svolgere l'attività. La copertura assicurativa non è ovviamente illimitata: nel caso in cui si provi il dolo o la colpa grave da parte del pilota responsabile di danni, il massimale del milione di euro non è da ritenersi vincolante.
In sintesi, mentre in precedenza della responsabilità civile ne rispondeva il Corpo, ora ne risponde il singolo, che è quindi obbligato a stipulare una polizza per esercitare la professione. 

Si allarga la definizione dei servizi tecnico-nautici
L'ultima importante modifica che la legge apporta riguarda la definizione delle strutture che rientrano nel campo di applicazione dei servizi tecnico-nautici. Si intendono porti o altri luoghi d'approdo strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.

Responsabilità per cose e persone
Con il nuovo testo il pilota diventa responsabile per i danni causati quando venga provato che il sinistro in cui incorre la nave derivi da «inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite» (nuovo art. 93) e riguardi non solo cose ma anche persone. Si supera così il limite secondo cui il pilota poteva essere chiamato per la responsabilità dei soli danni provocati alla nave.

Per quanto riguarda la definizione dei servizi tecnico-nautici, la legge introduce l'obbligatorietà di tutti i servizi e non solo del pilotaggio, anche se poi sarà a discrezione dei singoli porti, tramite decreti, disciplinare quali siano obbligatori.

Fedepiloti, che ha lavorato con il Parlamento, si è sempre mostrata entusiasta della legge, come ha commentato a fine dicembre quando la norma è stata approvata: «Una legge attesa dalla categoria da diversi anni e che ha visto impegnata la Federazione Italiana dei Piloti dei Porti assiduamente nell'ultimo anno, supportata va detto da personalità politiche estermamente attente ai veri problemi e che ha saputo cogliere l'inadeguatezza di alcune norme. L'approvazione di queste nuove disposizioni ha inoltre evidenziato ancora una volta la grande sintonia negli intenti oltre che la profonda stima reciproca tra la Federazione ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera».