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28 marzo 2024, Aggiornato alle 16,33
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Infrastrutture

Export unità da diporto, Agenzia delle Dogane annuncia procedure più snelle

Una circolare fornisce chiarimenti in merito alle prove valide ai fini dell'accertamento dell'uscita dalle acque territoriali italiane (Ue) delle imbarcazioni

Con la circolare n. 14/D del 12/05/16, rende noto Ucina, la Direzione centrale legislazione e procedure doganali ha fornito chiarimenti in merito alle prove valide ai fini dell'accertamento dell'uscita dalle acque territoriali italiane (Ue) delle unità da diporto nuove costruite in esenzione dai diritti doganali e dall'imposta sul valore aggiunto, destinate all'esportazione in quanto acquistate da clienti extra Ue.

Dal 2012, infatti, con le modifiche normative introdotte al Testo Unico delle Leggi doganali (art. 36, comma 4, DPR n.43/73), si era reso necessario dimostrare, ai fini della legittimazione del beneficio della non imponibilità Iva all'esportazione, l'uscita dal territorio doganale mediante la prova del raggiungimento di un porto extra Ue e la produzione della correlata documentazione. Tale prassi imponeva ai costruttori italiani di doversi fare carico degli extra costi, talora molto rilevanti, di viaggio, rifornimento ed equipaggio, e lasciava in capo al cantiere il rischio di dover versare le imposte dovute qualora il comandante o l'armatore avessero deciso di non onorare l'impegno a fornire le suddette attestazioni.

Per risolvere la problematica, l'amministrazione centrale delle Dogane ha individuato procedure più snelle, compatibili con il quadro giuridico di riferimento, che delineano diverse modalità di accertamento. Con la predetta circolare è stato infatti chiarito che l'uscita dal territorio doganale potrà essere provata, oltre che dal raggiungimento di un porto extra Ue, anche tramite la dichiarazione resa dall'armatore/comandante della nave accompagnata dall'attestazione del superamento del confine delle acque nazionali (uscita dalle 12 tramite dispositivo miglia) effettuata AIS.2. Queste ultime attestazioni saranno fornite agli uffici doganali a cura del cantiere costruttore, il quale in questo modo potrà chiudere la pratica doganale senza ulteriori costi e senza alcun rischio futuro.