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Autotrasporto, le ultime notizie Fai

L'associazione aggiorna su benefici Inps, controlli antidroga, estensione polizza RCA ed esenzione dei pedaggi in Sicilia

Il coordinamento interprovinciale Fai di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Roma comunica agli autotrasportatori le ultime novità in materia di: verifica della regolarità contributiva Inps per la fruizione di benefici normativi e contributivi; contrasto all'utilizzo di sostanze stupefacenti alla guida e avvio di servizi sperimentali di controllo; estensione della copertura assicurativa RCA ai danni provocati a terzi dal veicolo in sosta e sentenza della Corte di Cassazione; interruzione del viadotto Himera in Sicilia ed esenzione degli autotrasportatori dal pagamento dei pedaggi su percorsi autostradali alternativi.

Verifica della regolarità contributiva Inps per la fruizione di benefici normativi e contributivi. Notifica dei preavvisi di irregolarità
Con il messaggio n. 3454 del 21 maggio u.s, l'Inps ha informato che in vista dell'avvio del nuovo sistema online per il rilascio del DURC (previsto, stando a quanto riportato da autorevoli fonti di stampa, dal prossimo mese di Luglio), stanno per essere ultimate le operazioni di controllo della regolarità previdenziale ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. A questo proposito, l'Inps sta inviando dei preavvisi alle aziende con matricola attiva nel mese di maggio 2015, che presentino situazioni di irregolarità (semaforo rosso) accertate dal gennaio 2008 e tutt'ora sussistenti. In particolare, tenuto conto che l'ultimo preavviso è stato inviato nel maggio 2014, l'Istituto ha informato che la gestione delle irregolarità avverrà nel seguente modo: a) per i datori di lavoro destinatari di un preavviso nel Maggio 2014, l'attività di controllo e il consolidamento della regolarità/irregolarità aziendale interesserà il periodo: - dal giugno 2014 al maggio 2015, se nel frattempo non è intervenuta la regolarizzazione di cui al medesimo preavviso; - dal Settembre 2014 al maggio 2015, per le situazioni regolarizzate nei termini. b) Per i datori di lavoro ai quali, nel maggio 2014, non è stato notificato alcun preavviso di irregolarità, sarà controllato il periodo dal Dicembre 2012 al maggio 2015. Il preavviso di irregolarità verrà inviato all'indirizzo PEC dell'intermediario delegato o, in assenza, a quello del titolare/rappresentante legale; in mancanza della PEC, l'invio sarà fatto a mezzo raccomandata a/r. Ricevuto il preavviso, l'impresa avrà a disposizione 15 gg per sanare le irregolarità constatate, avvalendosi della funzionalità "Contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando la voce "Durc interno (regolarità contributiva)", all'interno dell'oggetto "Agevolazioni contributive". Entro lo stesso termine, l'impresa dovrà evidenziare quelle anomalie che determinano effetti sulla posizione contributiva aziendale.

Contrasto all'utilizzo di sostanze stupefacenti alla guida. Avvio di servizi sperimentali di controllo
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi stamane presso il ministero dell'Interno, è stato illustrato un progetto che, per i prossimi 3 mesi, coinvolgerà 19 città italiane (tra cui Bologna, Brescia, Novara, Verona, Perugia, Napoli, Bari, Messina e Cagliari), diretto ad agevolare le operazioni di accertamento del reato di guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti. Attualmente, quando gli esami precursori svolti sul conducente rivelino la presenza di droghe, nel rispetto dell'art. 187 comma 3 del C.d.S, la pattuglia di Polizia è costretta ad accompagnarlo presso una struttura sanitaria pubblica per il prelievo di campioni di liquidi biologici; infatti, questi prelievi non possono eseguirsi sul posto a causa della mancanza di strutture sanitarie mobili della Polizia al seguito della pattuglia, per cui quest'ultima deve rivolgersi ad un ospedale con tutte le lungaggini che ne conseguono. Lo scopo della sperimentazione è proprio quello di abbreviare i tempi della procedura. In pratica, la Polizia stradale effettuerà dei "droga test" nei confronti dei conducenti fermati, avvalendosi della collaborazione su strada, di medici e sanitari delle Questure delle città coinvolte. In particolare, una volta che l'esame preliminare segnali il sospetto dell'impiego di stupefacenti, l'autista verrà accompagnato dentro la struttura sanitaria mobile presente sul posto, in cui sarà sottoposto ad un doppio prelievo di campioni salivari. Se l'analisi dovesse confermare l'utilizzo di stupefacenti, il campione verrà inviato per un'ulteriore verifica presso un laboratorio di tossicologia forense, che darà il suo responso in tempi rapidi. Nel frattempo, la patente sarà ritirata a scopo cautelativo per 10 gg (ai sensi del comma 5 bis, art. 187) e, nel caso gli esami presso il predetto laboratorio confermassero l'impiego di droghe, verrà sospesa dal Prefetto, sempre in via cautelativa, in attesa dell'esito della visita medica preventiva a cui il conducente deve sottoporsi (comma 6, art. 187 C.d.S). In questo modo, la Polizia si propone di rendere più efficace l'accertamento di questo tipo di reato, tenuto conto che i dati dei controlli eseguiti nel primo quadrimestre di quest'anno dalla Polizia e dai Carabinieri, dimostrano l'urgenza di una semplificazione: infatti, su 496.953 conducenti controllati, 8.295 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza e "soltanto" 552 per l'utilizzo di droghe. L'idea del Ministero dell'Interno è quello di estendere il progetto (attualmente finanziato dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale ) su scala nazionale per un triennio.

Polizza R.C.A. Estensione della copertura ai danni provocati a terzi dal veicolo in sosta. Sentenza della Corte di Cassazione
Con un'importante Sentenza del 29 Aprile scorso, n. 8620, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la copertura R.C.A. si estende ai danni causati a terzi dall'automezzo in sosta, anche se dovuti all'utilizzo di attrezzature che costituiscono parte integrante del predetto veicolo. Nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la condanna della compagnia assicurativa del veicolo a motore, a risarcire gli eredi di un soggetto deceduto dopo l'impatto con un cassone incautamente in bilico su un muretto, urtato in maniera accidentale da un'autogru in fase di manovra. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno dunque chiarito l'ambito di estensione della copertura R.C.A. Infatti, nonostante la giurisprudenza sia oramai univoca nel ritenere che questa copertura comprende anche i danni causati a terzi dalla cd circolazione statica del mezzo, fermo su strada pubblica o su un'area equiparata (ad esempio, dei danni provocati a terzi dall'incendio spontaneo della vettura), in merito alla possibilità di estensione ai danni causati a terzi dall'utilizzo delle attrezzature fisse collocate sull'autoveicolo ad uso speciale in sosta, l'orientamento della Corte in questi anni è stato oscillante: in alcuni casi ha riconosciuto questa estensione per il semplice fatto che il danno era stato provocato da un mezzo collocato su strada pubblica o su area a questa equiparata, in una condizione riconducibile ad un momento della circolazione, qual è la sosta; in altre Sentenze ha invece smentito questo orientamento, sostenendo che negli autoveicoli ad uso speciale occorreva distinguere l'attività di circolazione vera e propria dall'utilizzo delle attrezzature fisse poste sul mezzo, il quale può aver rappresentato l'unica causa del sinistro ed essere, quindi, sottratto alla copertura dell'assicurazione R.C.A. Le Sezioni Unite hanno ora risolto questo conflitto affermando che l'espressione "circolazione stradale" prevista dall'art. 2054 del codice civile comprende "anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade…. risultando invece indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere". Pertanto, il ricorso proposto dalla compagnia assicurativa andava rigettato in quanto ricorrevano tutti i presupposti per l'operatività della copertura assicurativa: secondo la Cassazione, "è pacifico che l'autogru, al momento del sinistro, si trovava in una strada pubblica o almeno in un'area equiparata; che l'uso che si faceva della stessa (sollevamento del cassone con il braccio meccanico) corrispondeva all'utilitas propria del veicolo in oggetto; che è stata accertata una responsabilità (prevalente) del proprietario conducente per un'errata manovra del braccio meccanico". Assidelta Broker resta a disposizione degli associati per consulenza o per la scelta della copertura assicurativa più consona alle singole e specifiche esigenze.


Viabilità in Sicilia. Interruzione del viadotto Himera. Esenzione degli autotrasportatori dal pagamento dei pedaggi su percorsi autostradali alternativi
Il ministero dei Trasporti ha informato che, a seguito dell'incontro tra le associazioni del settore con il ministro Delrio del 27 maggio u.s, con all'ordine del giorno l'emergenza viabilità in Sicilia dovuta all'interruzione del viadotto Himera, a partire dal 1 Giugno sono esentati dal pagamento dei pedaggi gli autotrasportatori costretti a percorrere itinerari autostradali alternativi. In particolare, l'esenzione interessa coloro che devono percorrere l'intero itinerario dell'autostrada A18 e A20, e permane fino a quando non saranno state ripristinate le condizioni per la viabilità alternativa. Le condizioni per poter beneficiare dell'agevolazione, sono le seguenti: 1) percorrenza dell'intero itinerario Buonfornello – Messina – Catania ovvero con origine dai caselli di Buonfornello e Cefalù e destinazione Giarre o Catania nord, o viceversa, nell'ambito dello stesso viaggio; 2) appartenenza dei veicoli pesanti alle classi di pedaggio 3, 4 e 5, nonché alla classe B (2 assi), limitatamente ai mezzi adibiti ad autotrasporto con massa complessiva superiore a 3,5 t; 3) dotazione, da parte del veicolo, del sistema di pedaggio elettronico, Telepass, che consente, tramite il tracciamento dell'itinerario, il riconoscimento del requisito per l'esenzione. E' compreso nell'esenzione il Telepass ricaricabile, limitatamente ai veicoli classe B adibiti ad autotrasporto.