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Le novità 2015 per il cronotachigrafo

Il 2 marzo sono entrate in vigore le norme Ue che riguardano la documentazione, le procedure d'istallazione e i tempi di guida


Dall'inizio di marzo sono entrate in vigore le nuove disposizioni (Regolamento Ue n.165 del 4 febbraio 2014) sul cronotachigrafo digitale, in particolare quelle relative all'utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione, alle autorizzazioni di installatori, officine e costruttori del veicolo e alle modifiche del regolamento in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti.

Le carte del conducente
In merito all'utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione, il nuovo regolamento specifica che: "Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo".

Installatori e costruttori
L'articolo 24 del Regolamento 165/2014, tratta delle autorizzazioni che devono ottenere gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo, stabilendo tre caratteristiche fondamentali per gli operatori del settore: la capacità di fornire formazione adeguata del personale, avere attrezzature per i test e godere di una "buona reputazione". Poi indica le modalità con cui devono essere condotte le verifiche degli installatori autorizzati: ogni due anni per tutti, ma gli Stati devono anche predisporre controlli a sorpresa su almeno il dieci percento degli installatori autorizzati l'anno.

Tempi di guida
Novità riguardano infine anche alcune tipologie di trasporto esonerate dalla normativa sui tempi di guida e quindi dall'uso del cronotachigrafo. Viene elevato a 100 chilometri (rispetto agli attuali 50) il raggio operativo massimo entro cui può essere effettuato il trasporto con le deroghe previste sui tempi di guida e di riposo (tra cui quella sui trasporti effettuati da veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate impiegati dai fornitori di servizi postali universali). Inoltre vengono esonerati dall'osservanza dei tempi di guida e di riposo i trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 chilometri dal luogo in cui si trova l'impresa.