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28 marzo 2024, Aggiornato alle 16,33
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Aiuti de minimis, l'Europa fissa il tetto

I finanziamenti che non superano i 200mila euro non saranno considerati aiuti di Stato. Per l'autotrasporto la quota varia

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 è pubblicato il nuovo regolamento comunitario sugli aiuti de minimis, ovvero quegli aiuti che, non superando un certo importo nell'arco di un triennio, non falsano la concorrenza sul mercato e, pertanto, possono essere concessi dai singoli Stati senza dover attendere l'autorizzazione della Commissione Ue. Il massimale è di 200mila euro in tre esercizi finanziari, e quello specifico dell'autotrasporto merci per conto di terzi scende a 100mila (sempre nel triennio). Gli aiuti de minimis non comprendono quelli concessi per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, per i quali vigono altre normative europee.
Una delle novità di questo regolamento è data dalla definizione di "impresa unica", cioè un insieme di imprese tra le
quali esista almeno una delle seguenti relazioni:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di altra impresa;
b) un'impresa ha diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di altra impresa;
c) un'impresa ha diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con
quest'ultima, oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Il concetto di impresa unica è importante in quanto al raggiungimento del massimale di aiuti nel triennio concorrono anche gli aiuti concessi ad imprese formalmente distinte ma che, tuttavia, devono considerarsi come soggetto unico.
Per quanto concerne l'autotrasporto, il regolamento stabilisce che laddove l'impresa svolga anche altre attività soggette al massimale dei 200mila nel triennio, rimane assoggettata a quest'ultimo massimale purché lo Stato membro interessato garantisca, mediante la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore ai 100mila euro nel triennio, e che gli aiuti de minimis non vengano utilizzati per l'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se il nuovo soggetto può fruire di aiuti de minimis, occorre prendere in esame tutti gli aiuti de minimis concessi nel triennio precedente alle imprese che hanno partecipato all'operazione di fusione. In caso di scissione, l'aiuto de minimis concesso prima dell'operazione viene imputato all'impresa che ne ha materialmente usufruito; se ciò non è possibile, l'aiuto è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese, alla data effettiva della scissione.