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19 aprile 2024, Aggiornato alle 13,17
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Politiche marittime

Corte Ue, c'è lo sbarramento anche per le crociere

Capitaneria di Genova vince contenzioso con Msc Crociere. Anche per loro vale il limite dell'1,5% di zolfo per millilitro. 


Anche le navi da crociera dovranno avere combustibile con bassissimo contenuto di zolfo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia europea estendendo anche per questo tipo di unità la direttiva Ue 1999/32 (quella emendata nel Sulphur Emission Control Area). In pratica le navi da crociera che navigano nelle acque territoriali europee non possono avere un contenuto di zolfo nel combustibile in una percentuale superiore all'1,5% per millilitro, anziché al 4,5%.
 
 
La sentenza arriva dopo l'interpellanza del Tribunale di Genova a partire da un contenzioso scoppiato tra Msc Crociere e la Capitaneria dello scalo ligure. Era il 2008 quando Msc Orchestra (battente bandiera panamense) si vide recapitare dalla Guardia Costiera genovese una multa, ai sensi della direttiva Ue 1999/32, per aver utilizzato bunker con un tenore di zolfo superiore alla soglia dell'1,5%. La compagnia di Ginevra si difese allora con un allegato alla convenzione Marpol che permetteva invece un limite del 4,5%, ampiamente rispettato dalla nave. Msc Crociere ribatteva inoltre che, qualora la direttiva da seguire fosse la 1999/32 (quella con il limite all'1,5%), in ogni caso non coinvolgeva una nave da crociera poiché si applica solo alle unità che fanno "servizi di linea". Il tribunale di Genova si è rivolse così alla Corte di Giustizia europea che pochi giorni fa ha stabilito che nella definizione di "servizi di linea" inclusa nella 1999/32 rientravano anche le navi da crociera, poiché si applica a "una serie di traversate in modo da assicurare il collegamento tra gli stessi due o più porti", o a "una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi".
 
 
In pratica, per la Corte, una nave da crociera effettua già servizi di linea quando effettua "traversate con scali intermedi che collegano due porti distinti o si concludono nel porto di partenza", assicurando "un collegamento tra gli stessi due o più porti ai sensi di detta disposizione".