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Autotrasporto, il Decreto Investimenti in Gazzetta Ufficiale

La norma che disciplina la ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie stanziate per alcune tipologie di investimenti, è stata pubblicata il 10 giugno

Il coordinamento Interprovinciale Fai di Napoli, Salerno, Roma e Caserta rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06 è stato pubblicato il decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.118, che disciplina ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie stanziate per alcune tipologie di investimenti, pari a 24 milioni di euro; il decreto entra in vigore dal giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 10 Giugno. E' opportuno evidenziare che i modelli allegati al decreto ricalcano quelli precedentemente diffusi dal Ministero, prima della registrazione della Corte dei Conti, ma differiscono per alcuni aspetti rispetto alla modulistica che il ministero ha diffuso con la propria circolare. Conftrasporto, sentito per le vie brevi il ministero, suggerisce di utilizzare la modulistica allegata alla circolare ministeriale in quanto maggiormente esaustiva rispetto ai modelli pubblicati con il decreto ora in Gazzetta. Di seguito, i chiarimenti più importanti forniti dal ministero:


1. Gli investimenti agevolabili - Gli investimenti agevolabili sono i seguenti:
a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, euro VI. I veicoli oggetto dell'incentivo sono quelli nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima volta in Italia, acquistati dal 10 Giugno u.s e fino al 31 Dicembre 2013, anche se il contratto d'acquisto è stato concluso prima del 10/06, purché l'immatricolazione sia avvenuta a partire da questa data. Sono esclusi i veicoli in precedenza immatricolati all'estero e rivenduti in Italia a Km 0 (cd. nazionalizzazione).
b) acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4, con contestuale radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata "EBS";
Anche in questo caso deve trattarsi di veicoli nuovi di fabbrica, immatricolati per la prima volta in Italia, con esclusione quindi delle prime immatricolazioni effettuate all'estero.
c) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), tra cui containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitarne l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione tra di loro,senza rottura di carico, ovvero che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore o dal caricatore),dispositivi di movimentazione e sollevamento merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5. Anche per questi beni, la circolare ha precisato che devono essere nuovi di fabbrica. Inoltre, a proposito dei dispositivi di movimentazione e sollevamento merci, il contributo non può richiedersi per i carrelli elevatori (cd muletti), tenuto conto che la norma circoscrive il beneficio ai dispositivi per il trasferimento ed il sollevamento delle U.T.I. nei terminal intermodali. Questi dispositivi devono collocarsi in aree di proprietà o in uso dell'impresa di autotrasporto.
d) realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti d'investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni di capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, tra i quali meccanismi elettronici che
registrano l'attività del veicolo;
Sono inquadrabili in questa categoria, i progetti di investimento destinati all'acquisizione di strumentazioni elettroniche riconducibili nell'area del Regolamento (CE) 800/2008, che siano dirette a prevenire dei danni ambientali o ad accrescere il livello di sicurezza stradale (come nel caso delle scatole nere). Per questo motivo, il Ministero ha escluso dai beni agevolabili, l'acquisto di semplici apparecchiature informatiche come gli antifurti satellitari ed i programmi software per impianti mobili di gasolio, in quanto privi del carattere dell'innovazione tecnologica, oltre a non essere conformi con quanto previsto dal suddetto regolamento comunitario.
e) investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo ed all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione. In questo caso, il beneficio viene richiesto dal soggetto risultante dall'aggregazione, iscritto all'Albo e REN.
2. Imprese beneficiarie - Imprese di autotrasporto merci in conto terzi, di qualsiasi dimensioni, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale ed all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le aziende di autotrasporto estere possono richiedere il contributo soltanto se hanno aperto una sede secondaria in Italia, regolarmente iscritta all'Albo ed al REN. Per quanto riguarda le strutture aggregate (cooperative e consorzi), esse possono richiedere il contributo per gli investimenti agevolabili effettuati direttamente, potendo altresì accedere alla maggiorazione del 10 % prevista per le PMI, qualora ne abbiano i requisiti. Per l'investimento della precedente lettera e), beneficiario del contributo è unicamente il soggetto risultante dall'aggregazione e non le imprese che hanno concorso a crearla, il quale pertanto dovrà comprovare l'iscrizione all'Albo ed al REN.
3. Periodo di svolgimento dell'investimento - Dal 10 Giugno u.s e fino al 31 Dicembre 2013. Pertanto, la data rilevante per individuare la realizzazione dell'investimento, coincide:
- Per i beni sottoposti a procedura di registrazione delle precedenti lettere a), b) c), con la data di immatricolazione (ovvero della richiesta di immatricolazione);
- Negli altri casi, con la data del pagamento come risultante dalla fattura, purché emessa dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. La fattura sarà oggetto di controlli specifici volti ad accertare l'effettivo pagamento del prezzo soprattutto se, alla domanda, venga allegata una fattura non quietanzata.
4. Costi ammissibili al contributo, determinazione dell'ammontare del beneficio e limite massimo per impresa - Ad esclusione del beneficio per l'acquisto di veicoli euro VI, è ammissibile al contributo l'intero costo di acquisizione assunto al netto dell'IVA; su questo costo (al netto dell'Iva) occorre poi applicare la percentuale di intensità di aiuto, che riportiamo di seguito:
- Investimenti di cui alle lettere b), c), d). L'importo ammesso al beneficio ammonta al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti della lettera b. (ovvero l'acquisto anche in leasing di rimorchi e semirimorchi specifici per l'intermodalità e dotati di sistema frenante "EBS", con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con almeno 10 anni di anzianità), il contributo sale al 25% del costo ammissibile, purché il nuovo mezzo sia munito anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità.
- Investimento di cui alla lettera e). L'importo ammesso al beneficio è pari al 50% dei costi ammissibili, che sono quelli sostenuti per le consulenze esterne connesse con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie. Capitolo a parte merita il contributo per l'acquisto di veicoli euro VI, di cui alla precedente lettera a). La misura del beneficio viene determinata in cifra fissa cioè € 7.000 per ciascun veicolo. Per le imprese che rientrano nella definizione comunitaria di piccole e medie imprese , è stata prevista una maggiorazione del 10% sull'importo base del contributo, la cui applicazione deve espressamente richiedersi nella domanda, barrando l'apposita casella. Il decreto fissa un limite massimo del contributo ad impresa:
- per l'acquisto di veicoli nuovi euro VI, € 360.000;
- per tutte le altre forma di investimento, € 600.000.
In caso di cumulo degli investimenti di veicoli nuovi euro VI con gli altri investimenti, la soglia massima del contributo ammonta a € 960.000 € (600.000+360.000).
5. La compilazione della domanda e gli allegati - La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al decreto o quella in formato word che il Ministero dei Trasporti pubblicherà sul proprio sito internet. Tutti i campi di interesse devono riempirsi a pena di nullità. Per ognuna delle tipologie di investimento ammesse al contributo, la circolare detta disposizioni particolari a proposito della documentazione da allegare. In particolare:
- per gli investimenti della lettera a), sono richiesti:
• originale o copia del contratto d'acquisto o di leasing. Per i contratti in copia, l'interessato deve dichiararne la conformità all'originale in suo possesso.
• fattura recante l'indicazione del costo sostenuto;
• una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui l'impresa attesta il numero di targa del veicolo rilasciata dall'UMC o, in via provvisoria, il numero di protocollo apposto dall'UMC sulla richiesta di immatricolazione, considerati elementi obbligatori.
- Per gli investimenti della lettera b):
• originale o copia del contratto di acquisto o di leasing. Per i contratti in copia, l'interessato deve dichiararne la conformità all'originale in suo possesso;
• fattura recante l'indicazione del costo sostenuto;
• Dichiarazione attestante il numero di targa del veicolo o, in via provvisoria, il numero di protocollo assegnato dall'UMC alla richiesta di immatricolazione;
• Ove dalla carta di circolazione non risulti, dichiarazione di conformità del costruttore attestante che il semirimorchio appartiene alla categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva 2007/46/CE, è dotato di pianale attrezzato con blocchi d'angolo per trasporto container o casse mobili (twistlock), ovvero di telaio attrezzato per trasporto container (anche attraverso l'indicazione del numero di omologazione e di telaio), e di impianto frenante "EBS";
• La dichiarazione, completa del numero di targa, con la quale il demolitore si impegna a provvedere direttamente alla restituzione della targa e a richiedere la cancellazione del veicolo presso il PRA, o dichiarazione sostitutiva, con cui l'acquirente attesta l'avvenuta radiazione presso il PRA per rottamazione o per esportazione. La radiazione (o la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla) deve essere di data successiva alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, e deve riguardare un veicolo in proprietà del richiedente.
- Per gli investimenti della lettera c):
• originale o copia del contratto di acquisto o di leasing. Per i contratti in copia, l'interessato deve dichiararne la conformità all'originale in suo possesso;
• fattura recante l'indicazione del costo sostenuto;
• Per i semirimorchi destinati al combinato ferroviario, dichiarazione recante il numero di targa o, in via provvisoria, il numero di protocollo apposto sulla richiesta di immatricolazione dall'UMC;
• per i dispositivi di movimentazione e sollevamento merci e per i semirimorchi per il combinato ferroviario, ove non risultante dalla carta di circolazione, una dichiarazione di conformità del costruttore attestante che questi beni hanno le caratteristiche tecniche previste dal decreto.
• Per gli altri investimenti, dichiarazione sostitutiva da cui si evinca la destinazione del bene al trasporto intermodale e la corrispondenza ai requisiti previsti dal D.M.
- Per gli investimenti della lettera d):
• fattura recante l'indicazione del costo sostenuto;
• una dichiarazione attestante l'innovatività, da un punto di vista ambientale e tecnologico, dello strumento acquisito, o una dichiarazione del costruttore attestante che il dispositivo elettronico "scatola nera" è in grado di rilevare e di trasmettere a distanza i dati relativi all'attività del veicolo e la ricostruzione della dinamica dell'urto.
- Per gli investimenti della lettera e):
• Fatture concernenti i costi ammissibili, costituiti dai costi delle consulenze prestate da professionisti esterni all'impresa per realizzare l'aggregazione;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante l'avvenuta iscrizione del nuovo soggetto societario risultante dall'aggregazione alla Camera di Commercio, con l'indicazione del numero di iscrizione e dell'attività economica cui si riferisce.
Per tutte le tipologie di investimento prima indicate:
- nel caso in cui l'impresa intenda beneficiare della maggiorazione del 10% legata alla qualifica di piccola e media impresa (PMI), alla documentazione prima vista va allegata anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'impresa dichiara il numero di dipendenti occupati ed il volume del fatturato.
- l'impresa deve indicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione Ue. Le imprese, inoltre, sono state invitate ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, alla quale il Ministero potrà inviare la corrispondenza relativa alla richiesta di contributo.
6. La domanda in forma semplificata - Alle imprese che hanno intenzione di effettuare acquisti dilazionati nel tempo (entro il 31/12/2013), il decreto consente di presentare una domanda principale per gli acquisti già effettuati e, una volta eseguiti gli ulteriori acquisti, una o più domande in forma semplificata;
nella domanda principale l'interessato dovrà dichiarare di avvalersi di questa facoltà, barrando l'apposita casella. Le modalità di invio della domanda sono identiche a quelle della domanda principale. Gli investimenti oggetto della domanda semplificate saranno ammessi al contributo soltanto con risorse ancora disponibili.
7. La spedizione della domanda e la formazione della graduatoria - Sia per quella principale che per quella semplificata, l'invio va effettuato a partire dal 10/06/2013 ed entro il termine perentorio del 31/01/2014 tramite raccomandata a/r oppure mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti terrestri – Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci 36 – 00157 Roma. Per quanto riguarda l'inserimento in graduatoria il decreto prevede che avvenga secondo l'ordine di spedizione o di presentazione a mano presso gli uffici del ministero dei Trasporti. Il ministero verificherà periodicamente la capienza dei fondi disponibili tenuto conto degli importi richiesti nelle domande presentate; qualora, fosse accertato l'esaurimento dei fondi, il ministero ne darà notizia con un avviso pubblicato sul proprio sito internet e le istanze trasmesse oltre questa data o, comunque, a risorse esaurite non verranno prese in esame. L'erogazione del contributo sarà tramite accredito bancario diretto, previo esito positivo delle verifiche di rito richieste dalla Legge in ordine all'assenza di situazioni debitorie con il fisco e di fenomeni di inquinamento mafioso. Dell'avvenuta erogazione del contributo, il ministero ne darà notizia sul proprio sito internet.