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Il decreto semplificazioni convertito in legge

Il testo - rende noto la Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai) - contiene importanti novità relative all'accesso alla professione


Nella seduta del 4 aprile la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto semplificazioni, che contiene importanti norme riguardanti l'accesso alla professione. Lo rende noto la Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai). Tra le novità, la dispensa completa dall'esame per le persone che dimostrano di aver diretto in maniera continuativa, l'attività di una o più imprese di trasporto da almeno dieci anni precedenti il 4/12/2009 e sia rimasti in attività fino al 10 febbraio 2012; i corsi di aggiornamento decennali per i gestori di trasporto sui cambiamenti che intervengono nelle normative di settore e i corsi riabilitativi per le persone che sono in possesso di un attestato d'idoneità professionale, ma che negli ultimi 5 anni non lo abbiano utilizzato. Questi devono sottoporsi ad un corso per aggiornare le loro conoscenze agli sviluppi delle normative di settore, prima di poterlo impiegare nella direzione di un'impresa di autotrasporto.
Inoltre, il comma 6-bis della norma, riduce da 3,5 ad 1,5 ton. La soglia minima per l'applicazione delle disposizioni sull'accesso alla professione. La legge di conversione stabilisce poi che i requisiti per l'accesso alla professione si dimostrino secondo le stesse regole per le imprese maggiori, eccetto che per il requisito di idoneità professionale. Detto requisito potrà da queste imprese essere soddisfatto con la sola frequenza di un corso di formazione "professionalizzante", senza esame, e poi, successivamente, con un corso di aggiornamento decennale.
Il comma 6-ter, nel confermare che tutte le imprese di autotrasporto già in attività alla data del 4 dicembre 2011 (anche quelle prima esenti perche esercenti ‘ante 78) ed autorizzate all'esercizio della professione debbano dimostrare i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti, cioè secondo l'interpretazione più prudente entro il 4 giugno 2012, ha ora stabilito che nel caso in cui non soddisfino tali requisiti saranno cancellate, a cura del Dipartimento per i Trasporti , dal Registro Elettronico Nazionale (REN) e di conseguenza dall'Albo autotrasportatori. Per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, i termini per la dimostrazione dei requisiti sono stati allungati fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione, cioè fino al aprile 2013.  La nuova norma prevede che, in Italia, i gestori dei trasporti possono essere designati a svolgere detta funzione presso una sola impresa. Pur ammettendo il gestore esterno, l'Italia ha limitato tale funzione alle sole imprese con al massimo 50 veicoli.
Infine sono state dettate disposizioni per l'accesso al mercato, per le imprese con veicoli fino a 3,5 ton e per tutte le imprese maggiori: oltre alla facoltà di accedere al mercato per cessione di azienda, è stato previsto che nel caso di cessione parco gli autoveicoli ceduti siano almeno di categoria euro 5, o con accesso diretto con l'acquisizione ed immatricolazione di almeno 2 autoveicoli di categoria non inferiore a euro 5.