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28 marzo 2024, Aggiornato alle 16,33
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Logistica

Autotrasporto, Fai analizza la Legge di Bilancio 2018

La federazione del settore propone un'attenta valutazione delle "misure di sicuro interesse per le imprese"

Il coordinamento Fai di Napoli, Salerno, Avellino, Caserta e Roma riepiloga alcune delle disposizioni di maggiore interesse contenute nella Legge di Bilancio 2018. Com'è noto, spiega il Fai, la Legge contiene delle misure di sicuro interesse per le imprese:
• la proroga anche per il 2018 del super ammortamento, legato all'acquisto di veicoli commerciali nuovi per l'esercizio dell'attività di trasporto, con una percentuale ridotta rispetto allo scorso anno: infatti, il comma 29, art. 1 della Legge, fissa nel 30% (al posto del 40% applicato nel 2017) la maggiorazione del costo di acquisizione deducibile a titolo di ammortamento o canone leasing. L'investimento dovrà essere effettuato nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre di quest'anno, oppure entro il 30 Giugno 2019 a patto che, entro il 31 Dicembre p.v, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20% del costo di acquisizione;
• la proroga annuale, sino al 31.12.2018, delle sanzioni per la mancata applicazione del SISTRI;
• l'istituzione presso il MIT del Partenariato per la logistica e i trasporti;
• la proroga al 1 Gennaio 2019 dell'entrata in vigore del documento unico di circolazione di cui al d.lgs 98/2017 che, altrimenti, sarebbe diventato obbligatorio dal prossimo mese di Luglio. Conseguentemente, viene posticipata alla stessa data l'entrata in vigore di tutte quelle ulteriori novità previste dall'art. 5 del medesimo d.lgs, legate al predetto documento unico (es. la cancellazione d'ufficio dal CED e dal P.R.A del veicolo, in caso di mancato pagamento del bollo per almeno 3 anno consecutivi).


La lettura della Legge di Bilancio fa emergere anche altre misure di sostegno per le imprese:
• la proroga dell'iper ammortamento, ovvero della possibilità di incrementare del 150% il costo sostenuto per l'acquisizione di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale. Anche in questo caso, l'investimento deve effettuarsi nel 2018 o, al più tardi, entro il 30 Giugno 2019, alle stesse condizioni viste per il super ammortamento. Peraltro, sempre la Legge di Bilancio dello scorso anno prevedeva per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento, la possibilità di maggiorare del 40% il costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali; la Legge di Bilancio appena approvata ha ampliato la gamma di questi beni, aggiungendo anche le seguenti voci: o sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
o software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
o software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematicadi prestazioni e guasti dei dispositivi on-field). Si precisa che la vendita del bene agevolato durante il periodo di fruizione della misura, non comporta la perdita delle quote residue del beneficio purché l'impresa: sostituisca il bene originario con uno strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori; attesti con le modalità previste per l'iper ammortamento le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.
• La previsione di un credito di imposta per le "attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Il credito d'imposta è pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti sopra citati; per ciascun beneficiario, l'importo massimo annuale del credito non può superare i 300.000 € per le attività di formazione relative agli ambiti sopra indicati, pattuite con contratti collettivi aziendali o territoriali. La misura non riguarda la formazione ordinaria o periodica stabilita dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ambientale e da ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Le disposizione attuative verranno emanate con decreto del MISE.
• Il rifinanziamento della Sabatini Ter, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
• Gli incentivi all'occupazione giovanile per favorire l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. Si tratta, in particolare: dell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali (premi Inail esclusi), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 € annui (riparametrato su base mensile), per le assunzioni operate dal 1 Gennaio 2018 di individui di età inferiore ai 30 anni (o 35 anni non compiuti, per quelle eseguite fino al 31 Dicembre p.v), non occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro; dell'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali (anche in questo caso, premi Inail esclusi), per i datori di lavoro privati che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, assumano a tempo indeterminato studenti che, presso lo stesso datore, hanno seguito attività di alternanza scuola – lavoro o un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Tra le altre misure che impatteranno sull'operatività delle imprese, Fai segnala invece le seguenti:
• dal 1 Gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. Per la trasmissione al SdI, sarà possibile avvalersi anche di soggetti intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente/prestatore. Dal predetto obbligo, sono esclusi i contribuenti minimi e quelli in regime forfettario. Peraltro, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, l'entrata in vigore della fatturazione elettronica viene anticipata al 1 Luglio 2018. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate fisserà nel dettaglio le informazioni che dovranno essere trasmesse all'Agenzia. Conseguentemente, dal 1 Gennaio 2019 viene abrogato lo spesometro.
• Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi a tali operazioni (salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche).
• Per le imprese in contabilità semplificata che optino per la memorizzazione – trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni – prestazioni di servizi, la Legge introduce un nuovo art. 3 nel d.lgs 127/2015 in virtù del quale l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione: gli elementi informativi necessari per la predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA; una bozza di dichiarazione annuale IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli eseguiti; le bozze dei modelli F24 con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso;
• Dal 1 Luglio 2018, il divieto di corrispondere le retribuzioni in contanti, a pena di una sanzione da 1.000 a 5.000 €. Per il pagamento occorrerà utilizzare uno degli strumenti elencati: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN comunicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale, in cui il datore abbia aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato;
• La soppressione della scheda carburante. In particolare, la Legge prevede che "Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica". Inoltre, ai fini della deducibilità del costo del carburante e della detraibilità dell'IVA a credito, gli acquisti devono essere esclusivamente effettuati mediante carte di credito, carte di debito o prepagate;
• In materia di pagamenti della P.A e delle società a prevalente partecipazione pubblica, a partire dal 1 Marzo p.v la riduzione a 5.000 € dell'importo oltre il quale detti soggetti sono chiamati a verificare la presenza di eventuali cartelle di pagamento che, singolarmente o in maniera cumulativa, raggiungano o superino detto importo. In caso di inadempimento, la P.A sospende il pagamento delle somme al beneficiario per i successivi 60 gg, fino a concorrenza del debito;
• La sospensione per 30 gg dell'esecuzione dei modelli F24, applicabile dall'Agenzia delle Entrate per le compensazioni a rischio. La norma prevede che "se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati".

 

Da segnalare, inoltre, che la Legge è intervenuta sui seguenti aspetti di ordine fiscale:
• La sterilizzazione nel 2018 degli aumenti delle aliquote IVA, per cui: l'aliquota ridotta del 10% passerà all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020; l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021;
• il differimento al periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 degli indicatori sintetici di affidabilità (ISA), destinati a sostituire gli studi di settore;

• il nuovo calendario degli adempimenti fiscali, tra i quali segnaliamo: per il modello 730 sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al 23 Luglio (7 Luglio in caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta); per il modello dei redditi, Irap e 770, la scadenza è stata fissata al 31 Ottobre; l'invio dei dati delle fatture emesse/ricevute per il 2° trimestre (o il 1° semestre in caso di scelta dell'invio con cadenza semestrale), è fissato al 30 Settembre.