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25 aprile 2024, Aggiornato alle 09,21
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Fatturazione elettronica carburante, chiarimenti Fai sul rinvio

La Federazione degli autotrasportatori analizza nel dettaglio il decreto legge n. 79 del 28 giugno

Il Coordinamento interregionale Fai di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno e Roma ricorda che è stato pubblicato il decreto legge n. 79 del 28 giugno, che ha rinviato al 1 gennaio 2019 l'obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti IVA "presso gli impianti stradali di distribuzione"; in questo modo, l'entrata in vigore viene a coincidere con l'avvio a regime della fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA (fatte salve alcune eccezioni), fissato per quella data dalla Legge di Bilancio 2018.

 

Dalla formulazione della norma emerge che il rinvio interessa soltanto l'ipotesi di acquisto del carburante da un impianto stradale di distribuzione; infatti, la legge 205/2018, dopo la modifica inserita dal decreto legge in esame, prevede l'avvio della fatturazione elettronica dal 1 Luglio 2018 per le "cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1 gennaio 2019".

 

Questa impressione, spiega il Fai, viene confermata dalla stampa specialistica, che concorda sulla circostanza che il rinvio non ha coinvolto le cessioni di carburante per autotrazione effettuate al di fuori di impianti stradali di distribuzione (es, gli acquisti di gasolio in extrarete) per le quali, pertanto, l'obbligo della fatturazione elettronica è scattato dal 1 Luglio u.s; verificheremo se, nei prossimi giorni, l'Agenzia delle Entrate emetterà un chiarimento ufficiale in merito. Inoltre, il decreto non ha toccato l'entrata in vigore, sempre dal 1 Luglio u.s:

 

- dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti legati agli acquisti di carburante (con il divieto, quindi, di utilizzo del contante), ai fini della deducibilità dei relativi costi e della detrazione IVA;
- della fatturazione elettronica, per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto pubblico.

 

Sempre a proposito della fatturazione elettronica, segnaliamo il comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 29 Giugno u.s in cui si informa della disponibilità (negli store Android e, presto, anche per iOS) dell'app "FATTURAe", con la quale i titolari di partita IVA in possesso di credenziali Entratel, Fisconline o Spid, possono predisporre e inviare le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, acquisendo in automatico, tramite QR – Code, le informazioni anagrafiche del cessionario con partita IVA.