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Convenzione MLC 2006, marittimi tutelati dall'abbandono nave

Entrano in vigore nuovi importanti emendamenti alla Maritime Labour Convention 2006 . Da oggi gli armatori devono assicurarsi contro i casi di abbandono a bordo, anche se l'Italia si adeguerà tra un anno. Tutte le novità della normativa ILO-IMO


a cura di Paolo Bosso 
 
«La Convenzione sul lavoro marittimo rappresenta il quarto pilastro dei trattati marittimi, insieme alla convenzione SOLAS (sicurezza sul lavoro), alla MARPOL (inquinamento) e alla STCW (formazione)». Il segretario dell'International Maritime Organization (IMO), Kitack Lim, saluta così l'entrata in vigore degli emendamenti 2014 alla Maritime Labour Convention (MLC), la Convenzione internazionale dell'IMO e dell'International Labour Organization (ILO) ratificata da 81 paesi nel 2006.

Gli emendamenti sono entrati in vigore il 18 gennaio ma l'Italia ha ottenuto una proroga di un anno. Intervengono su diversi importanti aspetti del lavoro marittimo inserendo un sistema di assicurazioni e copertura finanziaria volti a tutelare i casi di infortunio, disabilità, malattia e abbandono, ovvero quando, a seguito del fallimento della compagnia, i marittimi si ritrovano costretti a rimanere a bordo di una nave bloccata o sequestrata in un porto. La Convenzione obbliga ora gli armatori a stipulare un'assicurazione che li tuteli contro questa eventualità. «Questi emendamenti – commenta Lim - forniranno una migliore protezione per la gente di mare e i loro familiari. Sono il frutto della proficua collaborazione tra IMO e ILO per fornire maggiore protezione nei casi in cui le cose vadano male. Sono molto contento di vederli finalmente in vigore».

La Convenzione è stata adottata a Ginevra il 23 febbraio del 2006, nel corso della Conferenza generale dell'ILO (o OIL in italiano) che l'ha ratificata insieme all'IMO, con cui l'ha scritta nel corso di in una decina di anni di lavoro. Nel 2014 sono stati inseriti nuovi emendamenti, in vigore da ieri, che introducono un sistema di assicurazione finanziaria affinché gli armatori garantiscano una compensazione per i marittimi e le loro famiglie in casi di abbandono, morte o di disabilità a lungo termine, malattia o pericolo. 
 
I casi di abbandono dei marittimi a bordo
I nuovi emendamenti spingono ad evitare la complicata situazione dei marittimi bloccati in un porto, a bordo nave, per lunghi periodi, senza che l'armatore paghi loro stipendio e rimpatrio nel paese d'origine. Spesso sono stesso i marittimi a rifiutarsi di abbandonare la nave, riluttanti a lasciarla se non prima aver saldato i loro crediti tra risarscimenti e salari. Ora la risoluzione di queste situazioni di insolvenza sarà accelerata da un sistema di sicurezza finanziaria (financial security). Ad esso si affianca un sistema di risarcimento in caso di morte o disabilità a lungo termine. 
 
Le altre principali aree di intervento della MLC 2006 

Certificazione medica
Il certificato medico rilasciato ha validità di due anni ridotta ad uno se il marittimo ha meno di 18 anni. In questo caso può essere autorizzato a lavorare sulla base di una certificazione medica provvisoria valida fino al porto di scalo successivo e di durata comunque non superiore ai tre mesi per comprovate ragioni di urgenza o nel caso in cui il periodo di validità del certificato scada nel corso di un viaggio. Le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale a corto o lungo raggio e che trasportano più di cento persone devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

Copertura finanziaria
La copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'art. XIII della Convenzione è rinvenuta tramite una riduzione dello stanziamento dei "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2013. Nel caso si verifichino scostamenti, il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ministro competente, può ridurre le dotazione a spese rimodulabili in spese di missione. 
 
Diserzione (modifiche art. 1091 Codice della navigazione)
È prevista la reclusione da 1 a 3 anni in caso di diserzione che abbia cagionato un pericolo per la vita, per l'incolumità fisica delle persone, per la sicurezza della nave. Le sanzioni amministrative ammontano da un minimo di 3mila ad un massimo di 25mila euro nei casi meno gravi.

Inosservanza (modifiche art. 1094 Codice della navigazione)
Nel caso in cui un componente dell'equipaggio non esegua un ordine di un superiore dato per la salvezza della nave o di una persona in pericolo, cagionando un pericolo su cose e persone, è punito con la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di 4 anni. I casi di minore rilevanza sono puniti con sanzione amministrativa tra i mille e i 25mila euro.
 
Maritime Labour Convention 2006, gli articoli