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17 aprile 2024, Aggiornato alle 18,17
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Politiche marittime

Come funziona la tassa di ancoraggio?

Il porto di Le Havre congela anche per quest'anno l'imposta su tutte le navi portacontainer. Un'analisi sulla tipica misura che gli scali utilizzano per incentivare gli approdi  di Paolo Bosso  


La crisi spinge a tagliare. Stipendi, impiegati, costi, investimenti. "Tagli" non è mai una bella parola. Ma c'è un caso in cui lo è. Un caso in cui il suo utilizzo fa rima con un altro termine, ben più positivo e strano da affiancare: incentivi. E' il caso dei tagli alla tassa di ancoraggio, la tipica misura che utilizzano gli scali per attirare più navi verso le loro banchine. Nei giorni scorsi l'Autorità Portuale di Le Havre ha infatti deciso, per il terzo anno consecutivo, di congelare l'imposta per le navi portacontenitori. Non solo. Per incentivare l'impiego di "navi verdi", dal prossimo 1° gennaio la Grand Port Maritime du Havre (Gpmh) concederà sconti fino al 10% sulle tasse portuali alle navi con il miglior indice di impatto ambientale Esi (Environmental Ship Index), definito dai porti di Amburgo, Amsterdam, Anversa, Brema, Le Havre e Rotterdam sulla base delle emissioni di inquinanti delle navi. Stesso esempio è stato seguito l'anno scorso da diversi scali italiani come gli hub di Gioia Tauro e Taranto.
Ma cos'è la tassa di ancoraggio? Come viene applicata? Essa è un'imposta che si applica alle navi nazionali e straniere che si ancorano in una spiaggia rada o in un porto nazionale in vista di operazioni commerciali. E' periodica, ossia viene pagata ogni anno indipendentemente dalla attività che la nave svolge o dalla quantità di merce che tratta. Vale trenta giorni, dopodiché va pagata per tutto l'anno. Si paga nel primo porto di approdo ma è devoluta allo Stato e non al porto in questione, oltre ad essere pagata a decorrere dal giorno dell'approdo. E' versata dall'armatore per conto della nave e se quest'ultima viene venduta, la tassa segue la nave, ossia il nuovo proprietario non la deve pagare. Stesso meccanismo per il cambio di bandiera ma solo per quelle equiparate alla bandiera nazionale. Sono previste riduzioni per le navi che imbarcano e sbarcano piccoli carichi ma bisogna pagare un diritto. Su questi ultimi sgravi e sul meccanismo dei pagamenti del diritto di approdo non manca la confusione. Ad esempio se la nave sbarca passeggeri, come quelle crocieristiche, essa ha la facoltà di pagare questi diritti e non l'obbligo. 
La norma prevede proroghe sulla durata della tassa. Ad esempio il tempo trascorso in quarantena o rigore, le cause di "forza maggiore", lo sciopero, navi requisite dalla marina non vengono incluse negli obblighi di pagamento. 
Sono infine esenti dalla tassa le navi con stazza minore alle 50 tonnellate, le navi da diporto, da guerra, in disarmo, navi ospedali, porta cavi, nazionali che esercitano la pesca e adibite esclusivamente al trasporto del pescato.
 
Paolo Bosso 
 
(fonte: www.demaniomarittimo.it | foto: g-flow