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Autotrasporto, tutto quello che c'è da sapere sul leasing

La circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla deducibilità del canone

Con la Circolare n. 17E del 29/05/2013, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per effettuare correttamente la deduzione dei canoni di leasing per l'autotrasporto ai fini delle imposte dirette, a seguito della novità introdotta dall'art. 4-bis del D.L. n. 16/2012.
La nuova norma, riformulando alcune disposizioni del TUIR, elimina la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria. In tal modo, il legislatore, pur imponendo la deducibilità dei canoni di leasing in un periodo invariato rispetto al passato, ha inteso rendere la deduzione autonoma rispetto alla durata del contratto. La circolare, dà le istruzioni operative su:
• trattamento fiscale dei canoni non ancora dedotti alla scadenza del contratto;
• determinazione della quota di interessi passivi impliciti;
• determinazione della parte di quota capitale riferibile all'area nell'ipotesi di leasing immobiliare;
• disciplina per i lavoratori autonomi;
• riflessi ai fini Irap.
L'Agenzia chiarisce che la nuova disciplina riguarda la deduzione di canoni di leasing relativi ai contratti stipulati "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" e, quindi, per la deduzione di canoni relativi a detti contratti stipulati dal 29 aprile 2012.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che con la previgente disposizione del TUIR, il rispetto della condizione della durata minima del contratto di leasing comportava il pieno riconoscimento ai fini fiscali dei canoni imputati a conto economico. Di contro, il mancato rispetto di tale condizione determinava l'integrale indeducibilità degli stessi canoni.
A seguito della modifiche normative intervenute, è venuta meno la necessaria coincidenza tra la durata contrattuale
e quella minima fiscale, di conseguenza si possono verificare le seguenti ipotesi:
a) la durata contrattuale coincide con quella minima individuata dal citato comma 7 dell'art. 102 del TUIR: in questo caso, i canoni
sono deducibili con lo stesso ritmo con cui sono imputati a conto economico;
b) la durata contrattuale è superiore a quella minima individuata dalla norma: in tale ipotesi, i canoni sono deducibili sulla base
dell'imputazione a conto economico;
c) la durata contrattuale è inferiore a quella minima individuata dalla norma: in questo caso, i canoni sono deducibili in un arco temporale maggiore rispetto a quello di imputazione a conto economico. Si verifica, quindi, un disallineamento tra i valori civili e quelli fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio, con la necessità di effettuare le corrispondenti variazioni in aumento del reddito in sede di dichiarazione dei redditi. 
Nella terza ipotesi si pone la questione del trattamento fiscale dei canoni di leasing non ancora dedotti al momento della scadenza del contratto. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i canoni non dedotti alla scadenza contrattuale debbano trovare riconoscimento fiscale mediante variazioni in diminuzione, pari all'importo annuale del canone fiscalmente deducibile, da apportare fino al completo riassorbimento dei valori fiscali sospesi.
La modifica non produce alcun effetto alla disciplina per i contratti di leasing immobiliare: infatti le modifiche operano con esclusivo riferimento ai contratti aventi ad oggetto beni mobili strumentali stipulati dal 29 aprile 2012.
La circolare precisa, infine, che la modifica normativa non determina effetti ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap per cui rileverà l'importo del canone di leasing imputato a conto economico a prescindere dalla durata contrattuale.